Art. 8.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, tenuto conto delle relazioni pervenute dalle regioni ai sensi dell'articolo 6 e dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 5, trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi contenuti nel Piano nazionale per le politiche giovanili.